Attenzione, il Consiglio dei ministri ha approvato l'abolizione dell'Ici per la prima casa già a partire da questo mese di giugno.
Restano escluse dall'esenzione solo gli immobili delle categorie catastali A1, A8 e A9 e cioè gli immobili "signorili", le "ville" e i "palazzi e castelli" che continueranno a pagare l'ICI anche per la "prima casa"
Versamento Ici 2008 - ICI Viareggio - ICI Milano - Aliquote ICI - Pagamento ICI - IDichiarazione ICI
L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è un'imposta con gettito destinato ai Comuni.
L'Ici colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
E' stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1993 con D. Lgs 30.12.1992 n. 504
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
* dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
* dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
* dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
* dai concessionari di aree demaniali.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:
Non pagano l'ICI:
· l'inquilino, in quanto paga il proprietario;
· il nudo proprietario, in quanto paga l'usufruttuario;
· il comodatario (cioè la persona a cui il proprietario, per esempio i genitori, lascia usare gratuitamente un bene), in quanto paga il proprietario-comodante.
In caso di compravendita, il venditore deve pagare l'ICI per il periodo precedente la stipula del contratto definitivo di vendita, anche se abbia concesso all'acquirente il possesso dell'immobile prima di tale data.
La base imponibile su cui pagare l'imposta è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per:
140 se si tratta di fabbricati del gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che dal 3 ottobre 2006 questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento.
100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
34 per i fabbricati della categoria C/1
Aree fabbricabili: la base imponibile si calcola sul valore venale (valore di mercato).
Terreni agricoli: la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
L'Ici si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata con delibera dal Comune in cui è situato l'immobile.
L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno per i quali si è posseduto l'immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni;
non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Si possono verificare situazioni particolari, a seguito di compravendita, locazione o della variazione di destinazione d'uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Per suddividere l'imposta in base al periodo di possesso, il proprietario deve calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno dividere il risultato per dodici e moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.
E' considerato un mese intero il possesso per almeno 15 giorni.
Ecco alcuni esempi di calcolo dell'ICI: Calcolo ici 2008
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni
Vedi le aliquote ICI del Comune di Viareggio per il 2008.
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la dichiarazione Ici.
Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della rendita dell'immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il tributo.
Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2,00 € per metro quadrato di opera edilizia condonata.
I contribuenti devono presentare la dichiarazione Ici per l'opera da condonare indicando nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie all'ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi alla tipologia di fabbricati.
Da questo mese di giugno 2008 l'Ici per l'abitazione principale è abolita.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Se il contribuente avesse stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
L'ICI deve essere versata in due rate:
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l'agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente o il modulo F24. E' prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l'immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l'Ici in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, con l'aggiunta degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.
Dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici, per terreni e fabbricati - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è stato parzialmente soppresso a seguito della dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio, che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (che prevedono il modello unico informatico).
Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE - Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato ai fabbricati, deve essere riportata per ogni immobile l'Ici dovuta l'anno precedente.
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